(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48
                         del 5 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  La lettera d) del comma 3, dell'art. 10  della  legge  regionale  4
luglio 1997, n. 21, e' sostituita dalla seguente:
   "d)  utilizzazione  in  qualita'  di  responsabile sanitario di un
medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia."
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
   Perugia, 31 luglio 1998
                             BRACALENTE