(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 5 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. La lettera d) del comma 3, dell'art. 10 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 21, e' sostituita dalla seguente: "d) utilizzazione in qualita' di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia." La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, 31 luglio 1998 BRACALENTE